Il certificato di sicurezza delle imbarcazioni

a cura del Capitano di lungo corso Christian Signorelli 
 
UDICER ente di certificazione
 

UNITÀ DA DIPORTO  iscritte nel RID (Registro Imbarcazioni da Diporto)

 

In conformità con quanto stabilito dalla vigente normativa italiana, l’Organismo Notificato (ente autorizzato in base alla direttiva 2013/53/UE, sulle unità da diporto) esegue accertamenti tecnici al fine di attestare la rispondenza dei natanti (unità di lunghezza scafo fino a 10 metri, esenti dall’obbligo d’iscrizione nell’ATCN (Archivio Telematico Centrale della Nautica da Diporto)  e delle imbarcazioni  (unità di lunghezza scafo superiore a 10 metri, fino a 24 metri, soggette all’iscrizione obbligatoria nell’ATCN ai requisiti essenziali di sicurezza e d’idoneità alla navigazione, anche per unità nazionali e comunitarie adibite ad uso commerciale, stabiliti dal decreto 18 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

E' il documento di bordo di base, rilasciato dall’UCON (Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto) presso cui l’unità viene iscritta (ATCN). Il documento attesta la rispondenza dell’imbarcazione da diporto  alle disposizioni  del Decreto ministeriale del 29 luglio 2009, n. 175, di attuazione del Codice della Nautica.

Validità

Per imbarcazioni con marcatura CE (categ.di progetttazione A o B) e per imbarcazioni non marcate CE abilitate alla navigazione senza limiti la validità è di 8 anni.

Per imbarcazioni con marcatura CE (categ.di progettazione C o D) e per le imbarcazioni senza marcatura CE ed abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla costa la validità è di 10 anni.

Per le unità non marcate CE, di seconda mano, soggette ad accertamento tecnico (visita iniziale) da parte dell’Organismo Notificato, la sua validità può essere di durata inferiore, secondo le prescrizioni stabilite dall’Organismo Notificato stesso.

Dopo il periodo iniziale della validità è necessario procedere al rinnovo del certificato con visita periodica ogni 5 anni per qualsiasi tipo di imbarcazione.

Il rinnovo del certificato può eseguirsi anche in forma “condizionata”, con prescrizioni di ordine tecnico o temporali, se all’atto dell’accertamento l’Organismo riscontra deficienze tollerabili.

Nel caso in cui l’imbarcazione subisca gravi avarie o modifiche rilevanti o innovazioni, che non incidano però sulle caratteristiche costruttive essenziali, il certificato è sospeso nella validità. Per convalidarlo, è necessario sottoporre la barca ad accertamento tecnico (visita occasionale) da parte di dell’Organismo.

Con la procedura di “convalida” si ripristina il periodo di validità del certificato temporaneamente sospeso.

Se, invece le innovazioni incidono sulle caratteristiche essenziali di sicurezza, come ad esempio, in caso di modifiche rilevanti per modifiche strutturali, estensioni dei limiti di navigazione (ad eccezione del passaggio da “entro 6 miglia” ad “entro 12 miglia” di natanti), variazioni nella disposizione dei pesi a bordo oppure variazioni di impianto combustibile, sistema di propulsione, sistema di trasmissione, numero di motori installati, potenza installata per cambio del motore, numero persone trasportate o dimensioni principali, il certificato perde di validità.

L’imbarcazione dovrà essere sottoposta ad accertamenti tecnici molto approfonditi secondo il  “Regolamento tecnico per la gestione e l’esecuzione delle visite di sicurezza sulle unità da diporto non marcate CE in seguito a modifica rilevante”, per il rilascio di un nuovo certificato e di una nuova licenza di navigazione.

Nel caso in cui le modifiche rilevanti siano apportate su un’unità marcata CE, questa deve essere sottoposta a rimarcatura CE col modulo di valutazione di “post costruzione” (APC- All. XII D. l.vo 5/2016).

Rilascio

Il certificato viene rilasciato dall’UCON, al momento dell’iscrizione nel R.I.D.

Se si tratta di una unità nuova, il documento viene rilasciato dall’UCON senza necessità di accertamenti da parte di un Organismo Notificato, sulla base della sola documentazione tecnica prevista per l’iscrizione: dichiarazione di conformità CE del fabbricante e, se del caso, copia dell’attestato CE del tipo.

Per le unità non marcate CE, il certificato viene rilasciato dall’UCON previa visita iniziale da parte di un Organismo.

Il certificato, conforme all’allegato IV del regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 luglio 2008, n. 146 (da qui in avanti, 146/2008) è il documento che attesta l’idoneità dell’unità da diporto alla navigazione:

unità marcate CE: 

- senza alcun limite (categoria di progettazione A)

- con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato (categoria di progettazione B)

- con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso (categoria di progettazione C)

per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri (categoria di progettazione D)

unità non marcate CE:

- nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;

- fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;

Gli estremi del certificato sono annotati sulla licenza di navigazione dell’unità.

L’attestazione d’idoneità è rilasciata ai fini dell’abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell’unità, con riferimento allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del Regolamento Tecnico dell’Organismo Notificato.

Rinnovo

Il rinnovo viene eseguito dall'Ente Notificato ( UDICER ) che provvede ad effettuare la visita periodica. L’UCON-ATCN  rilascia il nuovo certificato di sicurezza rinnovato

Convalida

La convalida del certificato, sospeso nella sua “naturale” validità temporale, viene eseguita  da UCON-ATCN a buon esito della visita occasionale effettuata da un Organismo notificato.

La visita occasionale è diretta a confermare il ripristino dei requisiti che hanno motivato la sospensione di validità del certificato, cioè la rispondenza dell’unità ai requisiti in base ai quali il certificato è stato rilasciato e a quanto previsto dal Regolamento Tecnico dell’Organismo.


UDICER è un Organismo Notificato che opera da oltre 25 anni nel mercato delle certificazioni nautiche/navali mandatorie e presenta credenziali di tutto rispetto, con un bagaglio tecnico di elevatissima qualità, ottima capacità professionale e concreti riconoscimenti internazionali.

Organismo Notificato alla Comunità Europea dallo Stato italiano ( n° 0966 ) per le operazioni di verifica/certificazione nella la marcatura CE di unità da diporto e componenti e dal “Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”, per la direttiva Marine Equipment.

Udicer esegue anche le visite ispettive per il rilascio, rinnovo, convalida del certificato di sicurezza delle imbarcazioni e tutti gli accertamenti previsti dal Codice della Nautica e dal regolamento di attuazione.

   

 

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